PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI SU RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI A CARICO DEL PUBBLICO ERARIO, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E PARTECIPAZIONE STATALE ALLA SVILUPPO ITALIA SPA

Art. 1.
(Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, consulenti, membri di consigli di amministrazione, i cui emolumenti sono posti a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
      2. Il rimborso, posto a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, delle spese di viaggio in aereo sostenute dai soggetti di cui al comma 1 spetta nel limite delle spese previste per la classe economica.
      3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 467 è abrogato.
      4. Nessun atto comportante spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

 

Pag. 7


      5. In caso di violazione del comma 1, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti in solido al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. La violazione del comma 4 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro a carico dell'amministratore che ha disposto l'erogazione del pagamento.
      6. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a compensi e rimborsi spese. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2.
(Nullità dei contratti di assicurazione).

      1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei loro compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

Art. 3.
(Ripristino della responsabilità per colpa lieve).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 4.
(Cessazione della partecipazione statale alla Sviluppo Italia Spa).

      1. Il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare

 

Pag. 8

il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      3. Entro il 1o gennaio 2008, su proposta dei Ministri competenti per materia, sono definite, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di liquidazione della Sviluppo Italia Spa e la destinazione delle risorse rese disponibili dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo II
DISPOSIZIONI SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI E IN MATERIA DI SOCIETÀ MISTE

Art. 5.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti).

      1. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;

          b) dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa».

 

Pag. 9

      2. Il comma 1 dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      3. L'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      4. I commi 1 e 3 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della materia oggetto dei medesimi commi 1 e 3, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali o alle commissioni consiliari o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili tra enti locali comunque configurati, è corrisposto un gettone di presenza;

          b) il gettone di presenza è determinato in misura differenziata per classi di enti locali, individuate in rapporto alla popolazione;

          c) il gettone di presenza è corrisposto per ciascun giorno di seduta e solo per le sedute che sono validamente tenute;

          d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone di presenza è corrisposto solo ai componenti che hanno partecipato ad almeno un terzo delle votazioni medesime;

          e) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per una stessa giornata;

          f) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per la partecipazione nella medesima giornata a più assemblee elettive od organi rappresentativi;

          g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro è riconosciuta solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta;

          h) ai componenti della giunta comunale è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; una indennità mensile, differenziata

 

Pag. 10

per classi di comuni, individuate in rapporto alla popolazione, è corrisposta per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

          i) ai componenti delle giunte provinciali è corrisposta una indennità mensile differenziata per classi di province, individuate in rapporto alla popolazione;

          l) i gettoni di presenza di cui alla lettera a) e le indennità mensili di cui alle lettere h) e i) sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla loro soppressione, qualora gli enti locali non conseguano il pareggio di bilancio o si trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica.

Art. 6.
(Riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti).

      1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
      2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.
      3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità

 

Pag. 11

del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
      4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative».

      2. I comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data cessano dalla carica i rappresentanti eletti nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

Art. 7.
(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privata da parte di regioni ed enti locali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 2, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le

 

Pag. 12

partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
      4. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a partecipazioni in società. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 8.
(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti).

      1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il comma 9 è abrogato.
      2. I consiglieri già nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai consiglieri stessi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo III
SOPPRESSIONE DI ENTI E DI AUTORITÀ

Art. 9.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

      1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Dopo l'articolo 251 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

      «Art. 251-bis. - (Pubblicazione sui siti web dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare sul

 

Pag. 13

proprio sito web, entro cinque giorni dalla data di stipula, l'elenco di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ciascun contratto devono essere indicati l'appaltatore, l'oggetto, la durata e il corrispettivo».

Art. 10.
(Soppressione della COVIP).

      1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 11.
(Soppressione del CNIPA).

      1. È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Soppressione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

      1. È soppressa la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni dell'ISVAP sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 14


Art. 14.
(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti e di Autorità).

      1. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti nella rispettiva materia, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato all'amministrazione competente individuata dal regolamento di cui al comma 1 con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicate dalla medesima amministrazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri dei centri, delle commissioni e delle Autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai medesimi commissari e membri di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 15.
(Soppressione dell'IPI).

      1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
      2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono trasferite, per i medesimi fini di promozione industriale attribuiti all'IPI, al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.

 

Pag. 15


Art. 16.
(Soppressione dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno).

      1. È soppresso l'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
      2. È soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
      3. È soppressa la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.

Art. 17.
(Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica).

      1. È soppressa la Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 18.
(Soppressione dell'EIM).

      1. È soppresso l'Ente italiano montagna (EIM), di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19.
(Soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

      1. È soppresso il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle

 

Pag. 16

Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.
      2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.